T.A.R. Puglia, Bari,Sez. I, sentenza 22 settembre 2016, n.1126

1.L’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori Ambientali nelle categorie opportune per il corretto svolgimento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali sulla strade comunali, non può non riguardare anche la categoria relativa alla bonifica dei siti inquinati (categoria 9).

2.L’attività di bonifica di siti inquinati è del tutto coerente con le operazioni di messa in sicurezza in caso di dispersione di sostanze inquinanti pericolose sul sedime stradale e sulle sue pertinenze di merci pericolose trasportate.

3.E’ richiesto il requisito dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per la categoria 8, relativa all’intermediazione di rifiuti, quale requisito necessario di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali sulla strade comunali, a prescindere dal rispetto del sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI, al quale sono tenuti ad aderire i soggetti indicati dall’art. 188 ter del d.lgs. 152/2006, al diverso fine di assicurare la sicurezza complessiva della gestione dei rifiuti e che in alcun modo qualifica i concorrenti ma solo le relative attività.

4.L’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per le categorie richieste è requisito di carattere generale, di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.

 

 

 

 

 

 

Guida alla lettura

La sentenza in commento si pronuncia sul ricorso conseguente al ricorso proposto da un concorrente avverso l’aggiudicazione disposta dal Comune di Foggia per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, mediante bonifica ambientale dell’area interessata da incidenti stradali sulla strade comunali, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 163/2006, in quanto l’impresa indicata come materiale esecutrice del servizio - dall’esame del certificato camerale – non era in possesso della necessaria iscrizione né al Registro delle Imprese, né all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria relativa alla bonifica dei siti inquinati (cat. 9), oltre che come “intermediario nella gestione dei rifiuti” (cat. 8), così come invece prescritto dal disciplinare di gara, sicché l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.

Il TAR adìto, esaminate le disposizioni di gara, ha dato atto che l’oggetto dell’appalto non era limitato all’attività ordinaria di reintegra delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, ma ricomprendeva anche l’attività di bonifica dei siti inquinati oggetto di intervento.

Pertanto, il ricorso è stato accolto, in aderenza all’orientamento secondo cui l’iscrizione all’Albo Nazionale dei gestori ambientali per le categorie richieste è requisito di carattere generale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 novembre 2015, n. 5070), di tipo soggettivo, intrinsecamente legato al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l’Amministrazione e che, pertanto, deve essere posseduto direttamente dalle imprese che partecipano alla gara, senza possibilità di mediazione attraverso il ricorso a rapporti negoziali di avvalimento né a contratti di consorzio.

Infatti, in tema di gare di appalto pubblico, anche se all'istituto dell'avvalimento deve ormai essere riconosciuta portata generale, resta salva, tuttavia, l'infungibilità dei requisiti di tipo soggettivo, intrinsecamente legati al soggetto e alla sua idoneità a porsi come valido e affidabile contraente per l'Amministrazione, tra cui l'iscrizione camerale (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 5 novembre 2012, n. 5595) e  nello stesso ordine di idee anche l'iscrizione in considerazione, quale elemento soggettivo infungibile proprio dell'impresa, non può ritenersi suscettibile di avvalimento.

In questo senso, del resto, sia l’art. 49, comma 1 bis, del d.lgs. n. 163/2006, come introdotto dall’art. 34, comma 1, L. 16472014, sia l’art. 89, comma 10, del vigente d.lgs. n. 50/2016, hanno risolto ogni possibile dubbio in merito stabilendo, il primo, che l’avvalimento non è applicabile al requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, il secondo, che l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione al predetto Albo.

Si rammenta, invero, che in precedenza rispetto sia all’intervento legislativo che al consolidarsi dell’indirizzo giurisprudenziale suddetti si erano registrate varie aperture all’ammissibilità dell’avvalimento anche per il requisito de quo, come nel caso del parere dell’AVCP n. 106 del 27.06.2012 (“questa Autorità è incline a considerare nello specifico l’idoneità dell’avvalimento a corrispondere al possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs n. 152 del 2006, rifuggendo da astratte qualificazioni tese a ritenere che tale requisito, avendo natura prevalentemente soggettiva, non possa – per ciò stesso – essere oggetto di avvalimento : cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 22 dicembre 2011, n. 10080) nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 8.10.2011, n. 5496 (“va precisato che l’istituto dell’avvalimento – istituto di derivazione comunitaria – disciplinato dall’ordinamento italiano dall’art. 49 del d. lgv. n. 163 del 2006, ha portata generale… La facoltà di avvalersi di tale istituto è stata riconosciuta ammissibile anche per integrare requisiti economico – finanziari o tecnici o organizzativi per l’iscrizione agli albi professionali…”).